Art. 1.

      1. Le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché i lavoratori da essi dipendenti, delle regioni Abruzzo, Marche, Molise, Puglia e Umbria, esclusi, per effetto del disposto normativo di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, dai benefìci previsti da disposizioni normative o da provvedimenti della protezione civile emanati a seguito di eventi calamitosi, possono provvedere al versamento delle somme non corrisposte agli enti previdenziali con pagamento dilazionato fino a 288 rate mensili.
      2. Le modalità di versamento delle somme di cui al comma 1 sono stabilite con apposite norme degli enti previdenziali competenti, adottate entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.